Il contraente, l’assicurato e il beneficiario hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di pertinenza dell’intermediario COGEST INTERNATIONAL SRL utilizzando uno in alternativa dei seguenti canali:
- a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:
COGEST INTERNATIONAL SRL
Via V. Monti 2
20123 Milano MI
All’attenzione della Funzione Reclami - via e-mail alla casella di posta elettronica: INFO@COGESTBROKER.COM
- a mezzo posta certificata alla casella PEC: COGEST@PCERT.IT
avendo cura di indicare:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo e numero di polizza oggetto del reclamo;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
La Funzione Reclami provvederà quindi a rispondere al reclamo entro 45 giorni dalla data di ricezione dello stesso con le medesime modalità utilizzate dal reclamante per il suo invio. Resta comunque salva la possibilità per il contraente, l’assicurato e il beneficiario, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di 45 giorni, di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, seguendo le indicazioni rese disponibili sul sito internet dell’Autorità, www.ivass.it ed integrando le informazioni sopra richieste da (1) a (4) con la copia del reclamo presentato a COGEST INTERNATIONAL SRL e dell’eventuale riscontro ricevuto.
Gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.
In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del DL 179/2012 (es. Broker con altro Broker, Broker con Agenzia), i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l’esisto del reclamo stesso.