DDL Semplificazioni: rivoluzione nella disciplina delle donazioni
l Parlamento ha approvato in via definitiva il DDL Semplificazioni, un intervento legislativo
che modifica in modo significativo la disciplina delle donazioni e della tutela dei legittimari,
intervenendo sugli articoli 561, 562 e 563 del Codice Civile e sulle norme di pubblicità
immobiliare (art. 2652 c.c.).
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riportiamo una sintesi delle principali
novità introdotte.
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Le principali modifiche normative
Abolizione dell’azione di restituzione
La tradizionale azione di restituzione viene eliminata e sostituita da un diritto di credito del
legittimario nei confronti del donatario.
Restano salvi i diritti di chi ha già avviato un’azione di riduzione.
Questa modifica riduce sensibilmente il rischio di perdita del bene donato e contribuisce a
una maggiore stabilità delle transazioni immobiliari.
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Riduzione dei termini per impugnare il testamento
Il termine per contestare le disposizioni testamentarie viene ridotto da 10 anni a 3 anni, con
l’obiettivo di accelerare la definizione delle successioni e aumentare la certezza giuridica.
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Conservazione di pesi e ipoteche
Le ipoteche e gli altri gravami iscritti dal donatario non vengono più travolti dall’azione di
riduzione, salvo il caso in cui la riduzione sia stata trascritta prima dell’ipoteca.
La norma rafforza la tutela dei creditori e migliora la commerciabilità degli immobili
provenienti da donazione.
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Regime transitorio
Successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge
Le nuove disposizioni si applicano immediatamente.
Il rischio ex art. 563 c.c. cessa per tutte le donazioni in cui il donante è ancora in vita alla
data di entrata in vigore.
Successioni aperte prima dell’entrata in vigore
Per un periodo di 6 mesi continuano ad applicarsi le norme precedenti.
In questo arco temporale i legittimari possono:
proporre azione di riduzione
notificare e trascrivere opposizione stragiudiziale alla donazione
Decorso il semestre, le nuove norme si applicano anche alle successioni già aperte.
